L’articolo che sostituisce il glorioso emendamento 138 rivela, all’analisi di ScambioEtico, forti ed efficaci protezioni per i cittadini europei contro la risposta graduale (3-strikes) e la capacità di mettere dei paletti al blocco di servizi e applicazioni. Una grande vittoria per i cittadini europei, gli attivisti e il Parlamento.
L’articolo che sostituisce il glorioso emendamento 138 rivela, all’analisi di ScambioEtico, forti ed efficaci protezioni per i cittadini europei contro la risposta graduale (3-strikes) e la capacità di mettere dei paletti al blocco di servizi e applicazioni. Una grande vittoria per i cittadini europei, gli attivisti e il Parlamento.
3a. Le Misure adottate dagli Stati membri per quanto riguarda l’accesso o l’utilizzo di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica degli utenti finali devono rispettare i diritti fondamentali e le libertà delle persone fisiche, quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto comunitario.
Ognuna di queste misure relative all’accesso degli utenti finali o all’utilizzo di servizi e di applicazioni tramite comunicazioni elettroniche che siano suscettibili di limitare questi diritti fondamentali o queste libertà possono essere imposte unicamente se sono appropriate, proporzionate e necessarie all’interno di una società democratica e la loro attuazione deve essere oggetto di adeguate garanzie procedurali in conformità con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e con i principi generali del diritto comunitario, compresa un’effettiva tutela giurisdizionale e giusto processo. Di conseguenza, tali misure possono essere prese solo con il dovuto rispetto del principio della presunzione di innocenza e il diritto alla privacy. Deve essere garantita una preventiva procedura equa e imparziale, compreso il diritto della persona o delle persone interessate di essere ascoltate, ferma restando la necessità di opportune condizioni e modalità procedurali in casi debitamente giustificati d’urgenza in conformità alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Il diritto ad un’efficace e tempestiva revisione giudiziaria deve essere garantito.
Disposizioni agli Stati Membri
Nel primo paragrafo l’articolo specifica che le disposizioni contenute sono dirette soltanto agli Stati Membri, a causa della ferma pretesa del Consiglio di non avere disposizioni dirette alle autorità regolatorie nazionali. Il paragrafo è di massima rilevanza perché conferma il principio secondo il quale l’accesso a Internet è uno strumento essenziale per l’esercizio concreto di certe libertà fondamentali.
Per superare la limitazione suddetta, il Parlamento ha utilizzato 3 eleganti sistemi che estendono agli attori privati dei precisi vincoli a protezione dei cittadini:
- modificare nel secondo paragrafo il testo da “Any of the above measures” (“ognuna delle suddette misure”) in “Any of these measures” (“ognuna di queste misure”) e ribadire, come ulteriore protezione per i cittadini, che anche la loro attuazione deve rispettare le condizioni specificate;
- imporre esplicitamente il rispetto del diritto alla privacy
- “connettersi” alle disposizioni degli artt. 21.3(b) e 20.1(b) della direttiva servizio universale e diritti degli utenti modificandone la portata
Net Neutrality: Articoli 21.3(b) e 20.1(b) direttiva 2002/22/CE (emendata – rapporto Harbour)
Gli articoli citati impegnano i fornitori di connettività ad informare gli utenti in merito alle “condizioni che limitano l’accesso a, e/o l’utilizzo di, servizi e applicazioni, dove tali condizioni sono permesse dalla legge nazionale in accordo alla legge comunitaria“. Estendendo alla giurisdizione della legge comunitaria, tramite l’art. 1.3a della direttiva quadro, le misure atte a limitare l’accesso o l’utilizzo di servizi e applicazioni in Internet, ed in particolare specificando che tali misure devono rispettare la Convenzione nonché i principi generali del diritto comunitario, il Parlamento ottiene l’effetto di porre dei limiti alla violazione della Net Neutrality. In questo modo i pericolosi “emendamenti AT&T” sono attenuati.
In tutti quei casi in cui una limitazione all’utilizzo o all’accesso di servizi e applicazioni lede uno qualsiasi dei diritti degli utenti finali, sanciti dalla legge comunitaria e/o dalla Convenzione, tale limitazione è illegittima, indipendentemente dalle considerazioni sulle pratiche anticompetitive.
Nell’ambito della Net Neutrality appare di grande rilevanza il fatto che essa è garante della libertà di espressione e di informazione. Ora, il blocco completo di taluni servizi e applicazioni può danneggiare gravemente tali libertà, garantite dalla Convenzione, e pertanto i fornitori di connettività non potranno metterlo in atto. Fra i citati servizi e applicazioni appaiono di capitale importanza l’accesso al World Wide Web con rispetto della end-to-end connectivity e l’accesso a network p2p.
Diritto alla privacy
Citando esplicitamente l’obbligo di rispetto del diritto alla privacy nei parametri che devono essere soddisfatti, viene raggiunto un duplice scopo.
In primo luogo, si proibisce esplicitamente la pratica di raccolta di indirizzi IP da parte di società private che sorvegliano i network p2p alla ricerca di possibili violazioni del copyright. Tali società, incaricate dalle federazioni antipirateria, sono solite cercare di correlare, tramite la collaborazione volontaria o forzata degli ISP, tale indirizzo al nome dell’intestatario della linea ADSL, che diventa quindi sospettato di violazione di copyright. Successivamente si minaccia la persona di una citazione in giudizio e si offre un accomodamento extragiudiziale con un pagamento in denaro.
La sentenza della Corte Suprema austriaca sul caso Tele2 contro LSG è di capitale importanza in quanto è stata emessa in base all’opinione della Corte Europea di Giustizia. LSG aveva raccolto degli indirizzi IP e richiedeva a Tele2 di svelare a quali utenti corrispondessero. Tele2 aveva sostenuto di non poter legalmente fornire questi dati ad una società privata in quanto dati di traffico protetti dalla direttiva e-privacy. Secondo la Corte Europea di Giustizia e la Corte Suprema austriaca, in effetti l’assegnazione dell’indirizzo IP è un dato indispensabile per lo svolgimento del servizio di connettività e come tale è protetto ai sensi dell’art. 6 della direttiva eprivacy 2002/58/CE (deve essere cancellato o reso anonimo quando non più necessario ai fini dello svolgimento di una comunicazione). Si noti che questa direttiva è una delle 5 che compongono il Telecoms Package e che l’art. 6 non è stato modificato.
Per lo stesso motivo l’art. 33(3) della direttiva servizio universale (2002/22/CE, rapporto Harbour) che incoraggia, fra l’altro, la cooperazione fra ISP e detentori dei diritti per intercettare utenti sospettati di violazioni del copyright, deve sottostare al diritto alla privacy, perdendo quindi il suo aspetto negativo.
In secondo luogo, si intralcia lo svolgimento tecnico della cosiddetta legge HADOPI 2 in Francia. Infatti, l’attuazione tecnica della legge verrà tentata tramite l’ingaggio di società private che devono inserirsi negli sciami p2p con client modificati al fine di raccogliere quanti più indirizzi IP disponibili. Anche se tali società saranno delegate a tale lavoro da un’autorità a sua volta autorizzata dal governo, l’attuazione tecnica della HADOPI 2 non appare compatibile né con la presente direttiva quadro né con la direttiva sulla privacy nelle comunicazioni elettroniche prima citata.
Preventiva procedura equa e imparziale e ricorso
Con questo punto si stabilisce che un processo deve essere preceduto da un’istruttoria nella quale si deve formare la prova della colpevolezza e dove sia possibile esercitare il diritto alla difesa. I principi della legge comunitaria stabiliscono che il “diritto ad essere ascoltati” include, fra le altre cose, il diritto alla rappresentanza legale che deve essere pienamente esercitata. Per inciso, tale diritto non appare essere rispettato dalla legge francese c.d. HADOPI 2, laddove essa prevede un “processo espresso” della durata di 5 minuti in cui il sospettato può fare una dichiarazione.
Non potendo utilizzare le parole “decisione precedente dell’autorità giudiziaria” dell’emendamento 138 originale, a causa della granitica opposizione del Consiglio e del rapporto dei servizi legali del Parlamento, i delegati parlamentari hanno tentato di dare una definizione meno oscura possibile di “procedura”.
Si deve trattare di un procedimento precedente alla sanzione, equo ed imparziale, che deve essere “garantito” e non “rispettato” (“rispettato” avrebbe portato dei potenziali aggiramenti legali ed in effetti il Consiglio premeva molto per la parola “rispettato” contro la parola “garantito”) che:
Pertanto il Parlamento è andato a definire gli standard minimi di un tribunale ordinario.
Eccezioni di urgenza
Agganciando eventuali eccezioni alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che esplicitamente prevedono la sospensione dei diritti solo in caso di guerra, calamità naturali o comunque quando sia in pericolo la sopravvivenza della nazione stessa, si escludono tutte le altre ipotesi.
HADOPI 2
Fermo restando che l’analisi più profonda fra le correlazioni con HADOPI 2 deve essere fatta dai nostri amici francesi, appaiono già dalla nostra analisi dei gravi problemi di incompatibilità fra HADOPI 2 e Telecoms Package. Tuttavia i Paesi Membri, dal momento di adozione definitiva del Pacchetto, che avverrà probabilmente il 25 novembre 2009, avranno 18 mesi (più il tempo per la pubblicazione ufficiale) per trasporre le sue direttive in leggi nazionali. In questo periodo, il governo francese potrebbe semplicemente ignorare l’incompatibilità e procedere con HADOPI 2. Si tratta quindi di una questione piuttosto teorica, in quanto è molto probabile che ben prima del diciottesimo mese HADOPI 2 avrà già collassato su se stessa mostrando tutta la sua impotenza nella repressione del fenomeno della pirateria online priva di scopo di lucro.
Principi generali del diritto comunitario e Trattato di Lisbona
Con l’entrata in vigore, in dicembre 2009, del Trattato di Lisbona, i tre pilastri dell’Unione, di cui fa parte la Comunità, saranno fusi, e nei principi generali citati nell’art. 1.3a entrerà a far parte a pieno diritto la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, che per certi aspetti rafforza la Convenzione.
Conclusioni
Si leggono in questo articolo molte delle aspettative che erano insite nell’emendamento 138, per questo comprendiamo l’esultanza di Christian Engstrom e Lena Ek per l’accettazione all’unanimità da parte del Consiglio di questo articolo che, in altra forma, ne riprende la sostanza e la amplia al rispetto della privacy.
Per quanto concerne la Net Neutrality, l’articolo attenua le condizioni di blocco sotto certe circostanze, tramite un sistema molto elegante che ritorce in parte contro le telcos gli articoli da loro stesse proposti. Esistono però limitazioni più sottili (prioritizzazioni, cap e quant’altro) che non possono essere impedite dal presente testo. La strada per la protezione della Net Neutrality in Europa è quindi ancora tutta da percorrere.
L’articolo 1.3a, invece, appare essere un’effettiva proibizione alla risposta graduale (3-strikes) come oggi intesa da alcuni governi europei.
Ringraziamenti
Ringraziamo i cittadini europei che negli anni di battaglia sul Telecoms Package hanno contribuito con attivo impegno personale a far capire agli europarlamentari la posta in gioco, aiutandoli a decidere per il meglio. Ringraziamo altresì tutti quei parlamentari e i loro assistenti aperti al dialogo con le organizzazioni non governative che hanno francamente discusso e spesso tenuto in alta considerazione tutte le opinioni. Desideriamo inoltre ringraziare sentitamente i tanti avvocati di tutta Europa che si sono prodigati a fornirci opinioni, suggerimenti e consigli di inestimabile valore durante tutto il processo legislativo del Telecoms Package. Infine, vogliamo mandare un saluto speciale e un abbraccio a tutti gli attivisti d’Europa che hanno passato con noi innumerevoli nottate in bianco lavorando gomito a gomito o in collegamento in Rete per la passione e l’amore che tutti nutriamo per Internet.
In the end, we’ll win.

15 Responses
Pingback by www.atuttonet.it
7 novembre 2009 alle 16:17
[...] UE: i file-sharer vengono protetti[...]
Pingback by YBlog
7 novembre 2009 alle 16:53
[...] the end, we’ll win [...]
Commento by Jacobs
9 novembre 2009 alle 12:36
E’ una vittoria del cavolo…rimane ACTA che è ben più pericolosa!!
Commento by Paolo Brini
10 novembre 2009 alle 12:12
Tutt’altro. Il Telecoms Package può fornire ulteriori strumenti legali al Parlamento Europeo, in accordo al Trattato di Lisbona, per opporsi ad ACTA quand’anche quest’accordo venisse sottoscritto. Stay tuned.
Pingback by Wikimedia Italia
9 novembre 2009 alle 22:17
[...] Telecoms Package: 3-strikes proibiti in Europa [...]
Pingback by YBlog
2 dicembre 2009 alle 10:51
[...] alla nostra analisi concernente una parte della direttiva quadro 2002/21/CE (rapporto Trautmann) e una parte della [...]
Pingback by www.atuttonet.it
4 dicembre 2009 alle 13:43
[...] Viviane Reding. Il Commissario ha sottolineato che il disegno di legge della Spagna potrebbe essere in contrasto con la disposizione recentemente adottata dal legislatore europeo nel "Pacchetto [...]
Pingback by YBlog
4 dicembre 2009 alle 14:47
[...] Commissario ha sottolineato che il disegno di legge della Spagna potrebbe essere in contrasto con la disposizione recentemente adottata dal legislatore europeo nel Pacchetto [...]
Pingback by Apogeonline
1 marzo 2010 alle 10:44
[...] Un ruolo positivo potrebbe venire non solo da queste avanguardie ma anche da Agcom. La sua presa di posizione, con l’indagine sul diritto d’autore, ha stupito gli addetti ai lavori. Da una parte infatti ricorda il proprio ruolo di «organo deputato a svolgere la attività di vigilanza a tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica». Dall’altra dice, per la prima volta così chiaramente, che deve anche tutelare il diritto degli utenti all’accesso a internet e alla privacy. Due concetti che stridono con leggi come l’Hadopi, con cui si autorizzano disconnessioni e si apre la porta all’analisi del traffico degli utenti. Qui il punto d’appoggio è nel nuovo Telecoms Package della Comunità Europea, dove alla fine è prevalsa la protezione dei diritti degli utenti. [...]
Pingback by ScambioEtico
16 marzo 2010 alle 20:09
[...] cosiddette procedure di risposta graduale “three strikes”, in piena conformità con la decisione del Parlamento in merito all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/140/CE [...]
Pingback by ScambioEtico
9 aprile 2010 alle 22:23
[...] politiche di disconnessione sono già inattuabili al di fuori degli stretti parametri imposti dalle normative europee al termine del pluriennale percorso del Telecoms Package, esiste ferma al Parlamento italiano una [...]
Pingback by ScambioEtico
17 aprile 2010 alle 15:03
[...] tratta infine di una sentenza che a nostro avviso precorre il recepimento di un particolare articolo della Direttiva quadro del Telecoms Package. L’implementazione del Pacchetto Telecom dovrà [...]
Pingback by ScambioEtico
7 maggio 2010 alle 17:53
[...] Pacchetto Telecom: la vittoria dei cittadini e del Parlamento contro i 3-strikes e il Consiglio. [...]
Pingback by ScambioEtico
7 maggio 2010 alle 18:00
[...] Pacchetto Telecom: la vittoria dei cittadini e del Parlamento contro i 3-strikes e il Consiglio. [...]
Pingback by ScambioEtico
29 maggio 2010 alle 02:38
[...] violazioni dei diritti fondamentali dei cittadini e dei diritti dei consumatori e dell’articolo 1.3a della Direttiva Quadro come emendata nel Pacchetto Telecom [...]
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